Il sequestro dell’immobile abusivo

La materia edilizia è disciplinata dal DPR del 6 giugno 2001, n. 380.

Un immobile si dice abusivo quando è stato realizzato in violazione della normativa in materia edilizia (si pensi alla costruzione in assenza delle relative dovute autorizzazioni o avvenuta su suolo non edificabile).

In questi casi, l’opera abusiva viene sottoposta a sequestro ex art. 321 c.p.p., impedendo così che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o possa agevolare la commissione di ulteriori reati.Ebbene, tramite apposita istanza si potrà chiedere il dissequestro del bene immobile oggetto di vincolo.

Le ragioni sottese alla richiesta di revoca del sequestro possono essere molteplici.Per esempio si potrà agire per la eventuale presenza di vizi relativi alla procedura (non è stato osservato il termine di 48 ore per la convalida del sequestro, oppure il giudice non ha emesso l’ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla richiesta) o quando risultano mancanti, anche per circostanze sopravvenute, le condizioni di applicabilità.

È probabile che in ogni caso il giudice ordini comunque l’abbattimento dell’immobile abusivo. Come infatti ci ha ricordato di recente la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 55372/2018, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, non ha natura punitivo / repressiva, bensì di sanzione amministrativa, con funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. I procedimenti penali in materia edilizia sono molto ricorrenti.

Lo Studio Legale Coronas offre assistenza e consulenza in tale campo, interagendo con l’assistito al fine di predisporre la strategia difensiva più idonea al caso di specie.

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