Certe volte il corso degli eventi non è prevedibile. Altre volte lo è e altre volte ancora, pur non potendo essere previsto, non nella sua interezza, se rappresenta un fenomeno particolarmente pericoloso, deve essere evitato da chi ha il potere di farlo.
Un caso del genere è certamente costituito dall’esondazione di un corso d’acqua, che purtroppo, ormai si sa, è un fenomeno altamente pericoloso fonte di disgrazie e sciagure.
Ma quando il violento fragore delle acque è celato e quando, raccolte le pietre e lavato via il fango, ci si può rendere bene conto dei danni subiti, sorge spontaneo chiedersi: esiste un responsabile?
Esiste qualcuno, sia egli una persona fisica o più verosimilmente un ente, che può ritenersi responsabile almeno di quella parte di danno che avrebbe potuto essere prevista e soprattutto evitata?
La risposta è positiva, perché nel nostro ordinamento, fatto salvo il caso fortuito (spesso invocato a sproposito da chi ritiene di doversi liberare da una responsabilità pesantissima), ciascuno risponde dei danni cagionati dalle cose in sua custodia.
E in questi casi non è necessario che il custode del nostro corso d’acqua abbia attivamente svolto interventi maldestri, ma al contrario è sufficiente che, magari per negligenza o forse perché ingolfato da una tremenda burocrazia, non abbia svolto le più usuali e comuni opere di manutenzione.