Come noto, l’avvio di un’attività d’impresa in Italia richiede l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Ma oltre ciò, è necessario procurarsi un’autorizzazione per lo svolgimento delle attività commerciali?
A questa domanda, oggi, si può rispondere “no”, essendo sufficiente, per gli esercizi di vendita denominati “esercizi di vicinato” (punti vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore ai 150 m² o 250 m², nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti), la presentazione di una SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
La SCIA è una pratica amministrativa che permette di avviare o iniziare diverse tipologie di attività, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di tutte le verifiche tecniche e dei controlli preliminari da parte degli enti competenti.
La SCIA dovrà essere presentata all’autorità competente (lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune) attraverso il relativo modello telematico.
In questo modo il privato sarà abilitato all’esercizio dell’attività dichiarata già dal momento della sua ricezione da parte dell’amministrazione, avendo la SCIA un’efficacia immediata.
Solo successivamente, infatti, la Pubblica Amministrazione svolge accertamenti sul possesso e sulla veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti interdittivi e, se del caso, sanzionatori.
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