Le strade non sono tutte pubbliche e quando sono private non è consentito passarci liberamente.
Talvolta, tuttavia, capita che per arrivare ad un bene immobile di cui si è proprietari si debba passare per strade private altrui.
Cosa fare in questi casi?
Semplice: si può costituire un diritto di passaggio.
Si può fare attraverso un accordo assunto volontariamente tra i due proprietari, quello della strada e quello del terreno,(e allora viene definita volontaria)oppure, in mancanza di accordo, con sentenza del Giudice civile.
L’unica condizione indispensabile è che il diritto sia esercitato per utilità del bene immobile intercluso (detto per ciò dominante) e, evidentemente, a discapito di quello in cui si passa (definito invece servente), il cui proprietario deve tollerare e non ostacolare il diritto di passaggio.
Chi ha il diritto di passare può eseguire anche manutenzione alla strada?
Per dare risposta a questa domanda occorre prima di tutto analizzare l’accordo o la sentenza con cui è stato costituito il diritto di passaggio.
In assenza di qualunque pattuizione in proposito, però, si può ritenere che, se i lavori di manutenzione sono indispensabili per esercitare il diritto di passaggio, è possibile per il titolare del diritto stesso eseguire la manutenzione della strada.
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