Al termine delle indagini preliminari, qualora il PM dovesse ritenere infondata la notizia di reato, chiederà al Giudice che il procedimento penale venga archiviato.
L’avviso della richiesta verrà notificato, a cura del Pubblico Ministero, alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata dell’eventuale archiviazione.
La stessa, una volta ricevuta la notizia circa la richiesta di archiviazione, potrà prendere visione degli atti di indagine e proporre opposizione alla richiesta di archiviazione entro il termine di venti giorni (per taluni delitti commessi con violenza alla persona, il termine sarà di trenta giorni).
L’opposizione alla richiesta di archiviazione è il mezzo attraverso il quale la persona offesa chiede, a mezzo del proprio Avvocato, la prosecuzione delle indagini preliminari indicando “l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova” ai sensi dell’art. 410 c.p.p.
Il GIP fisserà un’udienza in camera di consiglio dandone avviso al Pubblico Ministero, all’indagato e alla persona offesa, nonché ai relativi difensori (verrà anche data comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello).
All’esito della discussione in udienza il GIP potrà:
1) confermare l’archiviazione;
2) indicare al PM le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando un termine entro il quale dovranno essere svolte;
3) ordinare al PM di formulare l’imputazione (nel caso che le indagini abbiano fatto emergere elementi di prova sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio).
In caso di archiviazione, la persona offesa potrà ancora fare istanza di riapertura delle indagini ex art, 414 c.p.p., qualora siano emersi degli elementi nuovi in grado di far riaprire il caso.
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