Siamo tutti passeggeri e, almeno una volta nella vita, ci è capitato di dover attendere un mezzo di trasporto in ritardo.
Spesso preferiamo lasciar correre e evitare di impelagarci in fastidiose trafile per esprimere il nostro disappunto.Il guaio però può arrivare anche quando si viaggia con gli aerei, circostanza in cui il ritardo o altri disguidi possono arrecare un pregiudizio che non si può trascurare.
Mostrando sensibilità per il caso appena espresso, il legislatore europeo ha cristallizzato alcune tutele nell’ambito del trasporto aereo che tendono a tipizzare le misure ristorative nei confronti dei passeggeri.
Tra le più significative, vale la pena di richiamare le tutele disciplinate dal Regolamento europeo n. 261/2004, che trova applicazione per tutti i voli che partono da un paese UE nonché per tutti i voli operati da compagnie europee che hanno quale meta finale uno Stato comunitario.
Quali sono queste tutele? Vediamole insieme.
Volendo esaminare quelle per le quali è stato dedicato maggiore spazio, occorre analizzare quanto stabilito dagli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento menzionato, le quali, in particolare e rispettivamente, riguardano i casi di overbooking (ossia i casi in cui la compagnia abbia raccolto più prenotazioni rispetto ai posti disponibili), di cancellazione del volo e, infine, di ritardo prolungato (ritenuto tutelabile solo ove maggiore di due ore per le tratte fino a 1500 km e di almeno tre ore per le tratte più lunghe).
È il caso di sottolineare che tutte le tutele sono invocabili soltanto dal passeggero che sia in possesso di validi documenti di viaggio. Soffermandoci sulle tutele, tutte le misure previste possono essere, a sommi capi, incluse nel seguente novero: assistenza (diritto a pasti, bevande, hotel, trasporto in hotel o nell’aeroporto più vicino, telefonate e email), protezione (possibilità per il passeggero di scegliere tra il rimborso del biglietto o l’imbarco su altro volo successivo, anche schedulato per i giorni successivi) e, infine, compensazione (ossia un’indennità calcolata sulla base della lunghezza del viaggio con cui la compagnia aerea ristora in maniera forfettaria i danni).
Ogni misura di tutela richiede dei particolari presupposti: per esempio, con riferimento alla compensazione il ritardo prolungato è rilevante solo per un ritardo all’arrivo di almeno tre ore; di converso, è escluso, sia per il ritardo sia per la cancellazione, se le cause siano imputabili a circostanze eccezionali (si pensi alla celebre eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull del 2010 che è stato anche oggetto di giudizio della Corte di Giustizia Europea, la quale ha stabilito che “un passeggero può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria per il mancato rispetto da parte del vettore aereo del suo obbligo di prestare assistenza […] soltanto il rimborso delle somme che, alla luce delle circostanze di ciascun caso concreto, risultavano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al suddetto passeggero”).
Senza soffermarsi sui dettagli tecnici della disciplina, occorre interrogarsi sui modi attraverso cui è possibile attivare le tutele enumerate.
A questo proposito, il passeggero può presentare, anche autonomamente, un reclamo alla compagna aerea entro due anni dal fatto.
Se poi entro sei settimane dal reclamo la compagnia non fornisce alcuna risposta o ne fornisce una che non è ritenuta esaustiva, il passeggero può decidere di presentare reclamo all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), il quale, se è il caso, ha il potere di imporre sanzioni pecuniarie alla compagnia.
Inoltre ed infine, gli atti dell’istruttoria e i provvedimenti adottati dall’ENAC possono essere assunti a sostegno di eventuali azioni legali nei confronti della compagnia di trasporto aereo.
Se desideri avere una consulenza o saperne di più, puoi visitare la nostra pagina Facebook o fissare un appuntamento presso una delle nostre sedi.