Dal 1997 i contenziosi in materia di telefonia e TV a pagamento, prima di arrivare nelle aule dei Tribunali, devono necessariamente passare attraverso un tentativo di conciliazione con la controparte.
Senza l’esperimento di questo tentativo, anche le società di recupero crediti (quelle incaricate dai gestori telefonici e dalle Tv commerciali) non possono contattare l’utente presunto debitore e tutte le comunicazioni scritte con cui viene intimato il pagamento sono prive di valore giuridico.
Parimenti, gli sms, le telefonate e le email inviate per sollecitare illegittimamente il pagamento delle somme non sono giuridicamente rilevanti e potrebbero inoltre costituire una violazione del codice di protezione dei dati personali, suscettibile di segnalazione alle autorità AGCOM e AGCM.
Nonostante ciò, accade sovente che, anche senza il tentativo di conciliazione, le società di telefonia si appoggino a società terze che si occupano esclusivamente del recupero dei crediti.
Altrettanto frequente è che queste società eseguano il loro compito in maniera brutale: sollecitando il pagamento attraverso telefonate e altri strumenti che hanno il sapore di minacce e di ricatti più che di solleciti.
Spesso, pur di convincere l’utente a pagare, riferiscono informazioni ingannevoli o intimidatorie, minacciando, a titolo di esempio, l’iscrizione al c.d. CRIF (centrale rischi di intermediazione finanziaria).
Ma questa prassi è legittima? No.
A quest’ultimo riguardo, si può anzitutto precisare che l’iscrizione al CRIF può avvenire solo per debiti contratti con Istituti bancari o finanziari. Se le società di recupero assume comportamenti reiterati nel tempo tali da ledere la privacy e la serenità del soggetto presunto debitore, la vittima di queste persecuzioni può inoltrare al Questore un’istanza finalizzata ad ottenere l’ammonimento della società e la diffida a perpetrare ulteriori condotte illegittime.
Dopo un’adeguata istruttoria, il Questore potrà decidere di emettere il suddetto decreto, con il quale potrà financo sospendere la licenza della società per l’attività del recupero crediti.
A queste tutele, laddove le condotte siano tali da turbare la serenità e l’equilibrio psicofisico del presunto debitore sollecitato, lo stesso potrebbe esporre una denuncia per il reato di stalking ai sensi dell’articolo 612 bis c.p.
In conclusione, si può affermare che non sempre i solleciti di pagamento ricevuti per questo genere di debiti debbono impensierire, o almeno non tanto quanto chi sollecita vuole fare intendere. In ogni caso, posto che talvolta i solleciti potrebbero avere conseguenze legali concrete, sarebbe sempre opportuno verificare attraverso l’assistenza di un legale se si tratti di intimazioni trascurabili o meno e, eventualmente, tutelare la propria posizione di conseguenza.