In forza del rinvio di cui al D. Lgs. 546/92, il principio di non contestazione, predicato dall’art. 115 c.p.c., trova applicazione anche nel processo tributario.
L’Ente impositore, in sede di formulazione della pretesa creditoria, utilizza ogni circostanza di fatto utile a dimostrare la bontà dell’imposizione fiscale e del provvedimento che ne consegue.
Cosa succede se il contribuente che vuole contestare l’imposizione non prende in contestazione nella prima difesa utile tutti i fatti posti in ragione della prostesa tributaria?
Ebbene in virtù dell’art. 1, comma secondo, D. Lgs. 546/92, il contribuente si imbatterebbe in una decadenza e, pertanto, i fatti non contestati potrebbero essere considerati dal Giudice come provati e utilizzabili per la definizione della vertenza tributaria.
Ovviamente lo stesso principio vale anche per l’Ente creditore, sul quale incombe l’onere di prendere posizione sui fatti allegati dal destinatario dell’atto tributario.
Lo Studio Legale Coronas, a mezzo dei propri avvocati, in caso di pretesa tributaria illegittima, svolge una difesa completa e puntuale attraverso ragioni, eccezioni ed istanze specifiche e circostanziate tese a provare l’inconsistenza dei fatti asseriti da controparte, con le modalità dettate dalla disciplina regolatrice del processo tributario.