La responsabilità civile del gestore portuale.

Forse per la sua immensità o forse per i suoi sinuosi moti, il mare è da sempre fonte di ispirazione e fantasia per poeti e scrittori.
E perché no? A volte lo è anche per noi Avvocati.

Oggi traiamo spunto da una vicenda collegata al nostro fratello blu.

Tutti gli amanti del mare hanno o sognano di avere una barca per navigare.
Ma quando mettono i piedi sulla terraferma, la barca va messa al riparo, va ormeggiata nelle acque sicure di un porto.

Per farlo, il diportista deve stipulare un contratto di ormeggio con il gestore del porto.
Si tratta di un contratto atipico, in cui, a fronte del pagamento di un corrispettivo, il gestore assegna uno spazio di acque protette all’interno del porto.
Tutto qui?
E se succede qualcosa alla barca?
Se succede qualcosa alla barca può essere invocata la responsabilità del gestore del porto?

Sì, può essere invocata, o almeno in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza.
Molto dipende dalla struttura del contratto, ma i Giudici d’Appello e della Suprema Corte hanno recentemente ribadito che l’obbligo di custodia incombente sul gestore del porto può essere anche desunto dalla predisposizione di un servizio di guardiania in banchina, dalla presenza di un servizio di sorveglianza o da altri indici da cui emerga “un elevato standard di assistenza al diportista”.

Gli Avvocati dello Studio Legale Coronas prestano i propri servizi di assistenza e consulenza legale nell’ambito del diritto marittimo contrattuale e extracontrattuale

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