L’informazione di garanzia è disciplinata dall’articolo 369 del Codice di Procedura Penale.
È, in genere, il primo atto con il quale una persona indagata viene a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico.
La sua funzione principale è comunicare all’indagato il compimento di un atto garantito che implica una difesa tecnica e invitarlo a nominare un avvocato (che ha il diritto di assistere al compimento di tale atto di indagine).
L’omissione di questa comunicazione comporterebbe la nullità dell’atto garantito per violazione del diritto di difesa.
L’informazione di garanzia è espressione diretta di quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica in materia di diritto di difesa: permette alla persona sottoposta alle indagini di farsi assistere e rappresentare dal proprio avvocato nello svolgimento delle azioni irripetibili.
“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24 comma 2 Costituzione)