Ai sensi dell’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall’art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 puoi presentare un’istanza per accedere al fondo per le vittime dei reati violenti per ottenere un indennizzo elargito dallo Stato.
Possono accedere al Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone, ad eccezione dei reati di percosse e lesioni personali, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 c.p.
Con il decreto interministeriale 22 novembre 2019, sono stati stabiliti gli importi degli indennizzi che vanno da euro 50 mila, in favore degli eredi, per il delitto di omicidio, ad euro 60 mila per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, ad euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale, per la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso ecc.Per poter accedere al Fondo bisognerà però prima aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato salvo quest’ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio.
Tra le altre condizioni per poter accedere all’indennizzo si ricorda che non bisogna aver concorso alla commissione del reato che ha cagionato il danno, non bisogna essere stato condannato per alcuni reati molto gravi previsti dal nostro Codice, non bisogna aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori a 5.000 euro.
La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata al Prefetto entro sessanta giorni dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
In caso in cui l’autore del reato sia rimasto ignoto, il termine decorre dalla decisione che ha definito il giudizio.
Lo Studio Coronas offre la propria attività di assistenza guidando i propri assistiti nelle procedure previste per accedere al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti .